Legge Pinto.

EGGE PINTO
Ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo (Legge PINTO), a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal Giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la legge n° 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del Giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato.
(Annulla decreto di rigetto della Corte di Appello di Salerno).
(CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE 6^)

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