Riciclaggio e ricettazione.

RICICLAGGIO DI TITOLI DI PAGAMENTO.
L’opera di falsificazione di un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità, realizzata con l’apposizione del proprio nominativo in sostituzione del nominativo del legittimo intestatario, non è realizzata con il fine di impedire o comunque ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dell’assegno, che sarebbe stata realizzata per esempio alterando il numero dell’assegno stesso, ma il fine perseguito dall’agente era quello di mettere all’incasso l’assegno, lucrando il relativo ammontare. Per cui il soggetto risponde di ricettazione e non di riciclaggio.
(TRIBUNALE COLLEGIALE DI MESSINA)

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